Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Rieti:

<< Imprese e privati cittadini, leggendo il rendiconto trimestrale inviato dalla banca, hanno trovato l’amara sorpresa di una nuova voce, naturalmente di costo, per importi di centinaia di euro. La voce si chiama CIV che significa “Commissione di Istruttoria Veloce”. Per capire di cosa si tratta dobbiamo tornare indietro fino al dicembre 2011 al decreto 201, meglio noto come “Salva Italia”, che all’articolo 6 bis recita: “remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di aperture di credito”. Una norma che, introducendo un articolo, il 117 bis al Testo Unico Bancario, ridisegna la famigerata commissione di massimo scoperto sostituendola con la possibilità di applicare una “commissione omnicomprensiva” non superiore allo “0.5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente”, e una “Commissione di Istruttoria Veloce” a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre i limiti del fido”. Il decreto demandava al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio le disposizioni applicative.

Il 4 luglio 2012 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanza il decreto (644 del 30/06/12) che a proposito della “Commissione di Istruttoria Veloce” prevede: a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo; b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4; c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente; d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La “possibilità” di esigere la CIV, per gli istituti di credito che hanno cominciato ad applicarla, si è tradotta nell’addebito di 50-70 euro ogni volta che il conto è stato sconfinato o che è aumentata la cifra sconfinata, cioè ogni volta che si è verificata la necessità di una “istruttoria veloce”. Le organizzazioni che sottoscrivono il comunicato chiedono che la CIV, che porta i Tassi Effettivi Globali alle soglie dell’usura e oltre, sia cancellata e fanno appello a tutti i soggetti istituzionali e non istituzionali che ne hanno il potere, di intervenire in questo senso >>.