La cartella non deve essere pagata? Per risolvere il problema ora basta un clic. Infatti, Equitalia ha attivato, sul proprio sito ufficiale www.gruppoequitalia.it, un nuovo servizio telematico, semplice e veloce, che consente ai cittadini di inviare la richiesta di sospensione della riscossione comodamente dal proprio computer. La richiesta online si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative: allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Si può richiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia in caso di annullamento del debito da parte dell’ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole. << Grazie a Equitalia il fenomeno delle cartelle pazze è ormai relegato al passato - ha dichiarato Benedetto MINEO, Amministratore delegato di Equitalia. In questi anni siamo riusciti a perfezionare i nostri sistemi informatici per evitare quelle situazioni “eccezionali” che sostanzialmente si sono verificate prima della nascita di Equitalia, in cui si riscontravano divergenze tra i dati forniti dagli enti creditori e quanto riportato nelle cartelle notificate ai contribuenti. Qualche problema però si può ancora verificare quando l’ente fornisce a Equitalia informazioni errate o parziali, o quando omette di comunicare eventuali cancellazioni del debito.

Per evitare disagi abbiamo ampliato i nostri canali di assistenza intervenendo su questi disguidi non imputabili alla nostra attività e oggi è possibile risolvere la situazione anche dal computer di casa, senza dover andare allo sportello >>. La sospensione della riscossione: Equitalia notifica ai cittadini le cartelle di pagamento per conto di vari enti. In base alla legge n°228/2012 (Legge di Stabilità 2013), il cittadino che ritiene non dovuti gli importi richiesti dall’ente creditore tramite qualsiasi documento notificato dagli agenti della riscossione (cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva) può rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione. Una tutela che era già stata introdotta nel 2010 direttamente da Equitalia nell’ottica di evitare ai contribuenti di fare la spola tra gli uffici pubblici per vedere riconosciute le proprie ragioni. La sospensione può essere richiesta quando il contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo (l’elenco dei debitori trasmesso a Equitalia dagli enti), ha ottenuto una sospensione dell’ente o del giudice, una sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito. La domanda va inviata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto per cui si chiede la sospensione. Equitalia sospende ogni attività di riscossione e invia tutta la documentazione all’ente creditore il quale verifica la correttezza della documentazione presentata e comunica l’esito sia al contribuente sia a Equitalia per l’eventuale annullamento della cartella. Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto. La domanda si può presentare on-line: il nuovo canale telematico è disponibile su www.gruppoequitalia.it, senza la necessità di registrazione e con un percorso guidato. Basta entrare nel box “Sospendere la riscossione” e inserire nell’apposito modulo online i propri dati e quelli dell’atto per cui si presenta la domanda. È indispensabile allegare tutta la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (ad esempio ricevuta di pagamento, copia della sentenza) e copia di un documento di riconoscimento valido. Una volta inviata e confermata l’istanza, si riceve un riepilogo con i dati inseriti. Tutte informazioni sono disponibili sul sito internet dove è pubblicata anche una breve guida che illustra cosa fare e in quali casi si può chiedere direttamente a Equitalia di sospendere la riscossione.