Con il voto dei 31 consiglieri presenti sui 40 complessivi, il CAL - Consiglio delle Autonomie del Lazio ha approvato il regolamento interno, ultimo atto formale per poter iniziare la sua attività di consultazione, concertazione e raccordo tra la Regione e gli enti locali. Nicola ZINGARETTI (nella foto), Presidente del CAL, ha dichiarato: << La grande importanza del risultato raggiunto oggi, con voto unanime, che costituisce l’ultimo passaggio formale da parte nostra per essere operativi e per poter procedere con i pareri. Adesso risolleciterò le istituzioni regionali per dotare il CAL delle infrastrutture necessarie per operare, una sede da ricercare tra le risorse regionali per una questione di risparmi e una struttura di funzionari che permetta alla rappresentanza politica di redigere pareri e di dare un supporto coerente all'attività che è portato a fare >>. Approvato il regolamento interno, ora si potrà iniziare a esprimere i pareri obbligatori richiesti sulle proposte di legge regionale, così come previsto all’articolo 67 dello Statuto, a cominciare dal Piano Energetico.

Il CAL, previsto dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, è titolare d’iniziativa legislativa, esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali nonché su quelle di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Dei 40 consiglieri, venti sono componenti di diritto: i cinque presidenti delle province laziali; i cinque sindaci delle città capoluogo di provincia; un rappresentante ciascuno dei cinque consigli provinciali; i presidenti laziali di ANCI, UPI, UNCEM, Legautonomie e AICCREE. Diciassette membri sono eletti tra i rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, secondo criteri di equa rappresentanza provinciale (5 tra i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, 5 tra i comuni con popolazione tra i 5 e i 15mila abitanti e 7 tra i comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti) e tre eletti tra i presidenti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a tre province diverse. I consiglieri decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione. Nel caso di componenti elettivi che cessano dalla carica, essi sono sostituiti dai candidati risultati primi dei non eletti nella loro stessa categoria. Nel caso di componenti di diritto, subentrano il Vice Sindaco e il Vice Presidente.