Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

<< Con un ordinanza del Presidente della Regione Lazio il Comune di Contigliano (nella foto) è stato dichiarato Zona Rossa. Un provvedimento preso per tutelare la salute pubblica e a salvaguardia degli stessi abitanti di Contigliano cui va tutto il nostro sostegno in momento di grande difficoltà cui sono stati coinvolti loro malgrado: siamo vicini al Sindaco, all'Amministrazione e a tutti i cittadini dei Contigliano e a tal proposito verranno attivati tutti i canali e tutte le procedure a loro sostegno e già da domani sarà operativo un camper con dei medici provenienti dalla Capitale che insieme al personale delle ASL di Rieti effettueranno i test alla popolazione. Come si legge nell’ordinanza la misura si è resa necessaria a seguito della rapida evoluzione dell’epidemiologia e dell’esigenza di contenere la diffusione che presenta dati rilevanti nell’area del Comune di Contigliano. A seguito delle risultanze degli esami che hanno interessato il personale e i pazienti della Casa di Riposo di Contigliano A.L.C.I.M. è emerso che su 87 persone sono risultate positive al Covid-19 ben 71 persone (50 pazienti e 21 operatori) delle quali 63 residenti (l’88,7%) proprio nel Comune di Contigliano con una incidenza pari a 16,57/1000 abitanti.

 

Quindi fermo restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, da questo momento sono in vigore le seguenti misure: divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Contigliano da parte di tutte le persone ivi presenti; divieto di accesso nel Comune di Contigliano, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune, assicurando il la viabilità verso la strada provinciale “Tancia”; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020 e s.m.i. e dalla presente ordinanza, può essere esentato dal Sindaco del Comune esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza; sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Contigliano, anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale;

sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, e ad esclusione delle imprese farmaceutiche o di supporto al SSR, nonché di quelle attività che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire l’allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Contigliano, compresi cantieri di lavoro, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;

il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Contigliano è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa; il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Contigliano è comunque consentito al personale militare, Protezione Civile, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento; chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture; soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario; chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme; alla ASL di Rieti di assumere, in accordo con il Sindaco del Comune di Contigliano, la gestione della Casa di Riposo A.L.C.I.M., con sede in Largo Elvira FRANCESCHINI 2, ai fini della gestione dell’emergenza >>.